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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Capo II
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI
Art. 11
Scarichi esistenti della classe A
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe A di cui all'art. 4, sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d' acqua superficiali devono essere sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d' uso delle vasche settiche o tipo Imhoff. In ogni caso lo scarico dovrà altresì conformarsi, nello stesso termine, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata Tabella II;
2) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad uso agricolo, nell'immediato rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria locale;
3) è ammesso lo scarico sul suolo o in sottosuolo, limitatamente agli insediamenti aventi una consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc. ed una capienza inferiore a 50 posti letto o addetti, se trattasi di attività alberghiera, turistica, scolastica, ricreativa, sportiva, produttiva o di servizio, qualora si adottino, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, processi di chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub - irrigazione o per dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili). I menzionati sistemi di trattamento saranno realizzati secondo le prescrizioni previste, per gli insediamenti civili della stessa consistenza, dall'allegato n. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e quelle dell'autorità sanitaria locale.
Art. 12
Scarichi nuovi della classe A
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe A di cui all'art. 4 che recapitano nei corpi ricettori elencati ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ivi indicate, fin dalla loro attivazione.
Art. 13
Scarichi esistenti della classe B
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe B di cui all'art. 5, sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d' acqua superficiali dovranno essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella II ed entro il 1 marzo 1986 a quelli della Tabella III;
2) è ammesso lo scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo nell'immediato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977;
3) è vietato lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo e negli strati superficiali di esso.
E' ammesso il conferimento dei reflui a centri specializzati per il trattamento depurativo, nel rispetto delle norme previste dal Titolo III.
E' vietato recapitare sul suolo e negli strati superficiali di esso scarichi contenenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
Art. 14
Scarichi nuovi della classe B
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe B di cui all'art. 5, sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo precedente salvo a conformarsi, fin dall'attivazione, nel caso di recapito in corpi d' acqua superficiali, ai limiti di accettabilità della allegata Tabella III.
Art. 15
Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, dovranno sempre ed in ogni caso essere sottoposti a trattamento di disinfezione, fin dall'attivazione i primi e, nei tempi e con le modalità impartite dall'autorità sanitaria, i secondi.
Art. 16
Scarichi esistenti della classe C
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe C di cui all'art. 6, sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d' acqua superficiali, dovranno essere adeguati:
- entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l' installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm 1;
- entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella II;
- entro il 1 marzo 1986 ai limiti di accettabilità definitivi di cui all'allegata Tabella III;
2) nel caso di recapito sul suolo:
- la quantità massima ammissibile di liquame derivante da attività zootecniche che può essere smaltita sul suolo agricolo, deve corrispondere ad un carico non superiore a 40 qHa di peso vivo di bestiame di allevamento ovvero ad un carico non superiore ai 1.000 mc Ha / anno per i liquami delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione della produzione di cui all'ultimo alinea dell'art. 6;
- qualora detti liquami recapitino su suolo non agricolo, le quantità massime ammissibili non devono superare la metà dei valori indicati nel precedente comma. Il titolare dello scarico immesso sul suolo non agricolo dovrà presentare almeno una volta all'anno all'autorità di controllo, entro il 31 marzo, una relazione dettagliata e documentata sullo stato del suolo, con particolare riferimento al PH, all'indice di SAR, ai metalli pesanti, ai tossici bioaccumulabili, alla conducibilità elettrica, alla struttura del terreno.
Sono ammesse forme di conferimento degli scarichi a centri specializzati per il trattamento depurativo, nel rispetto delle norme previste dal Titolo III.
Art. 17
Scarichi nuovi della classe C
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe C di cui all'art. 6, che recapitano in corpi d' acqua superficiali, devono essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella III.
Nel caso di recapito sul suolo, devono rispettare, sin dall' attivazione, le disposizioni previste per gli scarichi degli insediamenti esistenti appartenenti alla stessa classe.
Art. 18
Custodia dei liquami
I liquami delle imprese agricole di cui all'art. 6 dovranno essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, in pozzi neri a perfetta tenuta o in bacini di accumolo impermeabilizzati ovvero impermeabili per la natura del sito, dimostrata con indagine geologica.
Essi saranno costruiti e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque sotterranee.
Art. 19
Contenitori per lo stoccaggio dei liquami
I contenitori di cui all'art. 18 dovranno avere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti caratteristiche:
- la capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto dall'insediamento in 4 mesi;
- l'articolazione in due scomparti separati, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a 60 giorni;
- l'ubicazione, se aperti, a distanza superiore a 80 metri dagli edifici di civile abitazione, a 20 metri dai confini di proprietà e a 300 metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'autorità di controllo, con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.
Art. 20
Cautele igienico - sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami degli insediamenti di classe C
Lo scarico sul suolo adibito o meno ad uso agricolo delle imprese di cui all'art. 6 dovrà essere attuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione, non subiscano degradazione o danno.
E' vietato lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.
Lo spandimento di liquami su suoli adibiti ad uso agricolo il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale è ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o bioaccumulabili.
Lo spandimento sul suolo agricolo è consentito purchè le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola e siano prive di sostanze tossiche, bioaccumulabili, non biodegradabili.
Adeguate sistemazioni idraulico - agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione del liquame.
Lo spandimento inoltre non dovrà produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica e diffusione di aerosoli.
Il trasporto dei liquami da allevamenti zootecnici se attuato a cura del titolare dell'insediamento al fine di effettuare lo smaltimento su terreno agricolo non è soggetto alle norme di cui al successivo Titolo III.
Le quantità di liquami per ettaro fissate nell'art. 16 potranno essere modificate dall'autorità comunale, in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche qualitative del liquame.
Per quanto non previsto dalla presente disciplina, restano ferme le disposizioni della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, allegato n. 5.
Art. 21
Divieto di spandimento
Lo spandimento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti della classe C è vietato:
- nelle aree urbane;
- nelle aree di cava;
- nelle aree di rispetto dell'abitato previste dal Piano Regolatore Generale;
- nelle aree di protezione primaria ai pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;
- nelle aree di rispetto dei corsi d' acqua di cui ai Piani Regolatori Generali;
- nelle superfici golenali;
- nelle riserve naturali;
- nelle aree ricoperte da bosco;
- nelle aree calanchive;
- nei parchi naturali, salvo quanto previsto dal comma successivo.
E' altresì vietato, salvo deroghe dell'autorità comunale che detterà prescrizioni specifiche nell'atto di autorizzazione:
- nelle aree con pendenze superiori al 15%;
- nelle aree franose e geologicamente instabili;
- nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;
- nelle aree agricole interne ai parchi naturali.
Art. 22
Definizione del suolo agricolo ed individuazione dei siti per lo spandimento
Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio.
Per suolo non adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie esclusa dalla definizione precedente di suolo agricolo, fatte salve le destinazioni che potranno essere stabilite dalla programmazione agricola del territorio.
In attesa della individuazione dei siti atti allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, i Comuni potranno rilasciare autorizzazioni allo scarico sul suolo, avvalendosi degli studi del territorio già disponibili.
Art. 23
Scarichi nel sottosuolo
Lo scarico nel sottosuolo degli insediamenti civili esistenti e nuovi appartenenti alle tre classi di cui all'art. 3 è ammesso limitatamente alle immissioni nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'art. 2, e previa autorizzazione della Regione, come prevista dall'art. 10, secondo comma.

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