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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Capo III
NORME INTEGRATIVE
Art. 24
Interventi integrativi o restrittivi dell'autorità sanitaria
Le autorità sanitarie competenti potranno adottare, in aggiunta o in deroga a quanto previsto dalla presente disciplina, specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.
Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali devono altresì osservarsi le disposizioni del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 Sito esterno e successive modificazioni.
Art. 25
Abitabilità o agibilità ed autorizzazione allo scarico Norme di salvaguardia
I titolari degli scarichi civili nuovi devono presentare al Comune territorialmente competente la domanda di autorizzazione di cui all'art. 9, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.
Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità di cui all'art. 221 del TU leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e all'art. 50 della LR 7 dicembre 1978, n. 47, relativo agli insediamenti civili e produttivi nuovi, è subordinato al possesso, da parte del relativo titolare, dell'autorizzazione allo scarico, secondo le disposizioni della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche e della presente disciplina.
I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità finali stabiliti dalla presente legge, a non peggiorare in alcun modo le caratteristiche quali - quantitative dei propri reflui raggiunte al momento dell' entrata in vigore della presente disciplina ed in epoca successiva.
Art. 26
Scarichi di acque per usi termali
Qualora le acque prelevate da un corpo idrico presentino parametri con lavori superiori ai limiti tabellari, l'autorità comunale potrà consentire il loro scarico in corpi idrici superficiali, anche in deroga alle allegate tabelle, purchè le acque siano scaricate con valori parametrici non superiori a quelli iniziati e la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi della risorsa idrica e non sia causa di danno alla salute e all' ambiente.

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