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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Titolo IV
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 31
Nozione di pubblica fognatura e di impianto di depurazione
Ai fini della presente legge si intende per pubblica fognatura un' opera, od un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/ o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi privati e pubblici, ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche, gestito dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 9 della Legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno.
Si considera impianto di depurazione un complesso di opere edili e/ o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/ o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/ o biologici e/ o chimici.
Art. 32
Classificazione delle pubbliche fognature
Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in due classe:
- appartengono alla prima classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili di cui all'art. 4, ovvero anche da insediamenti produttivi, purchè i liquami in ingresso all' impianto di depurazione o, in assenza di quest' ultimo, in uscita dall'emissario rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata Tabella I;
- appartengono alla seconda classe, se convogliono scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili purchè i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata Tabella I.
Art. 33
Livelli di depurazione
Gli impianti di depurazione delle acque reflue delle pubbliche fognature sono distinti, in base ai rispettivi livelli di depurazione conseguibili, nei seguenti livelli:
1) di primo livello, nel caso si effettui solo la separazione dei solidi sospesi. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri o a discariche per il loro smaltimento, con eventuale recupero energetico;
2) il secondo livello, nel caso si effettui la separazione dei solidi sospesi, la ossidazione biologica a fanghi attivi o a letti percolatori e la stabilizzazione dei fanghi risultanti con eventuale recupero energetico.
Sono fatte salve forme equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall'autorità competente per il controllo.
Capo II
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI
Art. 34
Pubbliche fognature della prima classe
Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla prima classe di cui all'art. 32, che racapitano in corpi d' acqua superficiali ed hanno un carico uguale o superiore a 10.000 abitanti equivalenti, sono soggetti alle seguenti norme:
a) entro il 13 giugno 1986 dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III;
b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli scarichi delle pubbliche fognature con carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, sono soggetti alle seguenti norme, salvo quanto previsto al comma successivo:
a) entro il 31 giugno 1986 dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II;
b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella II, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II, fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In fase di ulteriore attuazione del piano di risanamento potranno essere individuate pubbliche fognature che, pur avendo un carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, saranno assoggettate alla disciplina di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche idrologiche e qualitative del corpo idrico ricettore, alla prevista utilizzazione delle acque ed alla entità dello scarico medesimo.
Art. 35
Pubbliche fognature della seconda classe
Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla seconda classe di cui all'art. 32, che recapitano in corpi d' acqua superficiali, sono soggetti alle seguenti norme:
a) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere, comunque, adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II ed entro il 13 giugno 1986 a quelli della Tabella III;
b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36
Pubbliche fognature nuove della prima e della seconda classe
Gli scarichi delle pubbliche fognature, appartenenti alla seconda classe, costruite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III.
Gli scarichi delle pubbliche fognature, appartenenti alla prima classe, costruite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati entro due anni dalla loro attivazione agli stessi limiti previsti dall'art. 34 e per gli scarichi delle fognature esistenti.
Art. 37
Scarichi fognari in suolo
Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano sul suolo o nel sottosuolo, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonchè di quelle emanate dalla autorità sanitaria locale.
Art. 38
Criteri di gestione delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione
Gli enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione di cui all'art. 31, sono tenuti ad emanare, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i relativi regolamenti e, comunque, ad adottare nello stesso termine, limiti di accettabilità e tempi di adeguamento per gli scarichi degli insediamenti produttivi e civili della classe B e C che recapitano nella pubblica fognatura, nel rispetto delle norme tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, tenendo conto dei termini e dei limiti tabellari di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37.
Gli enti gestori delle pubbliche fognature diversi dalle autorità di cui all'art. 6 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno come modificato dall'art. 9 della Legge 24 dicembre 1979 n. 650 Sito esterno, devono munirsi dell'autorizzazione allo scarico fognario e sono soggetti alle prescrizioni ed ai controlli di cui all'art. 9, commi terzo, quarto e quinto, con esclusione dell'indicazione delle acque prelevate nell'anno, all'art. 10 commi secondo, terzo, quarto e quinto ed alla disciplina del presente Titolo.
Art. 39
Scarichi fognari in canali di bonifica
Gli enti gestori delle pubbliche fognature, diversi o meno dalle autorità di controllo di cui all'art. 6 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno, come modificato dall'art. 9 della Legge 24 dicembre 1979 n. 650 Sito esterno, che immettono scarichi in canali di bonifica, debbono munirsi della concessione fissata dall'art. 134 lettera g) del RDL 8 maggio 1904 n. 368 da rilasciarsi, in tutti i casi elencati all'art. 136 dello stesso RDL esclusivamente dalla Giunta regionale, sentiti gli Enti di bonifica interessati ed il Comitato consultivo regionale - 2a sezione di cui alla LR 24 marzo 1975 n. 18.
La predetta concessione deve indicare anche i quantitativi di acqua scaricabile in rapporto alla capacità ricettiva del corpo idrico interessato.

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