Espandi Indice

> Vai alla prima ricorrenza nel documento, indietro (indietro) o avanti (avanti) per spostarti alle occorrenze precedenti o successive

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
GENERALITA'
Art. 1
Oggetto della legge
Con riferimento agli adempimenti di cui al piano regionale di risanamento delle acque, previsto dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi civili di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonchè sul suolo e nel sottosuolo, provenienti dagli insediamenti di cui alla lett. b) dell'art. 1- quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 Sito esterno e delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, secondo la delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, salvo quanto disposto dal successivo articolo;
b) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui agli artt. 4 e 14 comma secondo della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno come sostituito dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno, tenuto conto, anche con riferimento alla lett. a), delle direttive del Comitato Interministeriale del 30 dicembre 1980, dei limiti di accettabilità fissati dalle Tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno, e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque;
c) la regolamentazione dell'attività di trasporto dei liquami ed acque reflue di insediamenti civili e produttivi.
Art. 2
Recapito degli scarichi
Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori indicati nella lettera
a) dell'art. 1 con esclusione delle acque sotterranee, nonchè:
- negli strati superficiali del suolo, intendendosi per strato superficiale quello immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione ed alla utilizzazione degli elementi fertilizzanti;
- e, quanto al sottosuolo, limitatamente alle unità geologiche profonde e solo nei casi in cui non esistano alternative tecnicamente ed economicamente valide nonchè alle condizioni di cui all'allegato 5) della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Gli scarichi delle pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori di cui al comma precedente, con esclusione delle unità geologiche profonde.
Titolo II
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
Classificazione degli scarichi civili
Agli effetti della presente legge, gli insediamenti civili di cui alla lett. a) dell'art. 1 sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B e C ed aventi le caratteristiche di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6.
Art. 4
Classe A
Nella classe A sono compresi uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un' area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa.
Rientrano nella stessa classe:
- gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/ o alla silvicontura;
- gli insediamenti in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
Agli effetti del precedente comma, ultima parte, si considerano assimilabili a quelli abitativi, gli scarichi degli insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientranti nei limiti di accettabilità indicati nella Tabella I allegata alla presente legge. La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.
Art. 5
Classe B
Nella classe B sono compresi:
- gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, ad attività scolastica nonchè i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria.
Art. 6
Classe C
Nella classe C sono comprese le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche:
- imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- imprese dedite ad allevamento avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- imprese di cui alle lettere a), b) e c) della delibera del Comitato interministeriale dell'8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/ 3 dall'attività di coltivazione del fondo.
Art. 7
Insediamento nuovo ed esistente: definizione
Agli effetti della introdotta disciplina si considerano esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico ovvero che abbiano ottenuto la concessione edilizia fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
Modificazioni dell'insediamento
Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della Legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno sostitutiva dell'art. 10 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno, i titolari degli insediamenti civili soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore della presente disciplina, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi relativi, una nuova autorizzazione all'autorità comunale competente.
A tale autorità è demandata la certificazione di insediamento civile nuovo, sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora, in relazione a tutti gli accadimenti summenzionati, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.
Art. 9
Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione
I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi.
I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pubbliche fognature, sono tenuti a denunciare la loro posizione, ai sensi dell'art. 15, comma primo della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno ed a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico all'autorità comunale territorialmente competente, in relazione al luogo di recapito, nei modi e nei tempi da essa disposti e comunque entro sei mesi per gli insediamenti delle classi B e C, ed entro nove mesi per quelli della classe A, dall'entrata in vigore della presente legge.
La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto e dalla indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare. Dovrà, inoltre, essere indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico, ed il suo recapito, nonchè, ove prescritto, il programma dettagliato di adeguamento degli scarichi ai limiti ed alle prescrizioni della presente legge ed il relativo costo delle opere.
L'autorità comunale che riceve la domanda di autorizzazione del titolare dell'insediamento civile esistente, rilascia l' autorizzazione salvo che accerti l'esistenza di gravi motivi ostativi di carattere igienico - sanitario ovvero che le modalità in atto dello scarico non siano consentite dalle norme vigenti. E' fatta salva la facoltà del titolare dello scarico di presentare soluzioni tecniche alternative ammissibili.
Gli insediamenti esistenti adibiti esclusivamente ad abitazione ed aventi un numero di vani non superiore a 50, nonchè le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/ o alla silvicoltura sono tenuti unicamente alla presentazione della denuncia di cui al secondo comma.
Art. 10
Controlli ed autorizzazioni comunali
L'autorità comunale che riceve la denuncia e la domanda di autorizzazione è tenuta a varificare l'effettiva natura dell' insediamento ai sensi dell'art. 1- quater della Legge 8 ottobre 1976, n. 690 Sito esterno e della delibera del Comitato Interministeriale dell' 8 maggio 1980 quanto alle imprese agricole, ed a comunicare al titolare del relativo scarico l'eventuale diversa qualifica dell' insediamento stesso e l'obbligo di adeguarsi alla normativa pertinente.
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per i recapiti di cui agli articoli 1 - lett a), e 2, fatta salva, per le unità geologiche profonde, la competenza della Regione.
Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dall' autorità competente un' autorizzazione provvisoria allo scarico, nel rispetto delle prescrizioni qualitative e temporali della presente legge.
L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda ritualmente documentata, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione " ope legis" o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.
In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalle vigenti leggi, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente è tenuta a revocare l' autorizzazione allo scarico.
Capo II
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI
Art. 11
Scarichi esistenti della classe A
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe A di cui all'art. 4, sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d' acqua superficiali devono essere sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d' uso delle vasche settiche o tipo Imhoff. In ogni caso lo scarico dovrà altresì conformarsi, nello stesso termine, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata Tabella II;
2) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad uso agricolo, nell'immediato rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria locale;
3) è ammesso lo scarico sul suolo o in sottosuolo, limitatamente agli insediamenti aventi una consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc. ed una capienza inferiore a 50 posti letto o addetti, se trattasi di attività alberghiera, turistica, scolastica, ricreativa, sportiva, produttiva o di servizio, qualora si adottino, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, processi di chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub - irrigazione o per dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili). I menzionati sistemi di trattamento saranno realizzati secondo le prescrizioni previste, per gli insediamenti civili della stessa consistenza, dall'allegato n. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e quelle dell'autorità sanitaria locale.
Art. 12
Scarichi nuovi della classe A
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe A di cui all'art. 4 che recapitano nei corpi ricettori elencati ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ivi indicate, fin dalla loro attivazione.
Art. 13
Scarichi esistenti della classe B
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe B di cui all'art. 5, sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d' acqua superficiali dovranno essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella II ed entro il 1 marzo 1986 a quelli della Tabella III;
2) è ammesso lo scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo nell'immediato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977;
3) è vietato lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo e negli strati superficiali di esso.
E' ammesso il conferimento dei reflui a centri specializzati per il trattamento depurativo, nel rispetto delle norme previste dal Titolo III.
E' vietato recapitare sul suolo e negli strati superficiali di esso scarichi contenenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
Art. 14
Scarichi nuovi della classe B
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe B di cui all'art. 5, sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo precedente salvo a conformarsi, fin dall'attivazione, nel caso di recapito in corpi d' acqua superficiali, ai limiti di accettabilità della allegata Tabella III.
Art. 15
Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, dovranno sempre ed in ogni caso essere sottoposti a trattamento di disinfezione, fin dall'attivazione i primi e, nei tempi e con le modalità impartite dall'autorità sanitaria, i secondi.
Art. 16
Scarichi esistenti della classe C
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe C di cui all'art. 6, sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d' acqua superficiali, dovranno essere adeguati:
- entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l' installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm 1;
- entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella II;
- entro il 1 marzo 1986 ai limiti di accettabilità definitivi di cui all'allegata Tabella III;
2) nel caso di recapito sul suolo:
- la quantità massima ammissibile di liquame derivante da attività zootecniche che può essere smaltita sul suolo agricolo, deve corrispondere ad un carico non superiore a 40 qHa di peso vivo di bestiame di allevamento ovvero ad un carico non superiore ai 1.000 mc Ha / anno per i liquami delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione della produzione di cui all'ultimo alinea dell'art. 6;
- qualora detti liquami recapitino su suolo non agricolo, le quantità massime ammissibili non devono superare la metà dei valori indicati nel precedente comma. Il titolare dello scarico immesso sul suolo non agricolo dovrà presentare almeno una volta all'anno all'autorità di controllo, entro il 31 marzo, una relazione dettagliata e documentata sullo stato del suolo, con particolare riferimento al PH, all'indice di SAR, ai metalli pesanti, ai tossici bioaccumulabili, alla conducibilità elettrica, alla struttura del terreno.
Sono ammesse forme di conferimento degli scarichi a centri specializzati per il trattamento depurativo, nel rispetto delle norme previste dal Titolo III.
Art. 17
Scarichi nuovi della classe C
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe C di cui all'art. 6, che recapitano in corpi d' acqua superficiali, devono essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella III.
Nel caso di recapito sul suolo, devono rispettare, sin dall' attivazione, le disposizioni previste per gli scarichi degli insediamenti esistenti appartenenti alla stessa classe.
Art. 18
Custodia dei liquami
I liquami delle imprese agricole di cui all'art. 6 dovranno essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, in pozzi neri a perfetta tenuta o in bacini di accumolo impermeabilizzati ovvero impermeabili per la natura del sito, dimostrata con indagine geologica.
Essi saranno costruiti e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque sotterranee.
Art. 19
Contenitori per lo stoccaggio dei liquami
I contenitori di cui all'art. 18 dovranno avere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti caratteristiche:
- la capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto dall'insediamento in 4 mesi;
- l'articolazione in due scomparti separati, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a 60 giorni;
- l'ubicazione, se aperti, a distanza superiore a 80 metri dagli edifici di civile abitazione, a 20 metri dai confini di proprietà e a 300 metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'autorità di controllo, con speciale riferimento agli insediamenti esistenti.
Art. 20
Cautele igienico - sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami degli insediamenti di classe C
Lo scarico sul suolo adibito o meno ad uso agricolo delle imprese di cui all'art. 6 dovrà essere attuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione, non subiscano degradazione o danno.
E' vietato lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.
Lo spandimento di liquami su suoli adibiti ad uso agricolo il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale è ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o bioaccumulabili.
Lo spandimento sul suolo agricolo è consentito purchè le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola e siano prive di sostanze tossiche, bioaccumulabili, non biodegradabili.
Adeguate sistemazioni idraulico - agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione del liquame.
Lo spandimento inoltre non dovrà produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica e diffusione di aerosoli.
Il trasporto dei liquami da allevamenti zootecnici se attuato a cura del titolare dell'insediamento al fine di effettuare lo smaltimento su terreno agricolo non è soggetto alle norme di cui al successivo Titolo III.
Le quantità di liquami per ettaro fissate nell'art. 16 potranno essere modificate dall'autorità comunale, in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche qualitative del liquame.
Per quanto non previsto dalla presente disciplina, restano ferme le disposizioni della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, allegato n. 5.
Art. 21
Divieto di spandimento
Lo spandimento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti della classe C è vietato:
- nelle aree urbane;
- nelle aree di cava;
- nelle aree di rispetto dell'abitato previste dal Piano Regolatore Generale;
- nelle aree di protezione primaria ai pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;
- nelle aree di rispetto dei corsi d' acqua di cui ai Piani Regolatori Generali;
- nelle superfici golenali;
- nelle riserve naturali;
- nelle aree ricoperte da bosco;
- nelle aree calanchive;
- nei parchi naturali, salvo quanto previsto dal comma successivo.
E' altresì vietato, salvo deroghe dell'autorità comunale che detterà prescrizioni specifiche nell'atto di autorizzazione:
- nelle aree con pendenze superiori al 15%;
- nelle aree franose e geologicamente instabili;
- nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;
- nelle aree agricole interne ai parchi naturali.
Art. 22
Definizione del suolo agricolo ed individuazione dei siti per lo spandimento
Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio.
Per suolo non adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie esclusa dalla definizione precedente di suolo agricolo, fatte salve le destinazioni che potranno essere stabilite dalla programmazione agricola del territorio.
In attesa della individuazione dei siti atti allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, i Comuni potranno rilasciare autorizzazioni allo scarico sul suolo, avvalendosi degli studi del territorio già disponibili.
Art. 23
Scarichi nel sottosuolo
Lo scarico nel sottosuolo degli insediamenti civili esistenti e nuovi appartenenti alle tre classi di cui all'art. 3 è ammesso limitatamente alle immissioni nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'art. 2, e previa autorizzazione della Regione, come prevista dall'art. 10, secondo comma.
Capo III
NORME INTEGRATIVE
Art. 24
Interventi integrativi o restrittivi dell'autorità sanitaria
Le autorità sanitarie competenti potranno adottare, in aggiunta o in deroga a quanto previsto dalla presente disciplina, specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.
Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali devono altresì osservarsi le disposizioni del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 Sito esterno e successive modificazioni.
Art. 25
Abitabilità o agibilità ed autorizzazione allo scarico Norme di salvaguardia
I titolari degli scarichi civili nuovi devono presentare al Comune territorialmente competente la domanda di autorizzazione di cui all'art. 9, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.
Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità di cui all'art. 221 del TU leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e all'art. 50 della LR 7 dicembre 1978, n. 47, relativo agli insediamenti civili e produttivi nuovi, è subordinato al possesso, da parte del relativo titolare, dell'autorizzazione allo scarico, secondo le disposizioni della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche e della presente disciplina.
I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità finali stabiliti dalla presente legge, a non peggiorare in alcun modo le caratteristiche quali - quantitative dei propri reflui raggiunte al momento dell' entrata in vigore della presente disciplina ed in epoca successiva.
Art. 26
Scarichi di acque per usi termali
Qualora le acque prelevate da un corpo idrico presentino parametri con lavori superiori ai limiti tabellari, l'autorità comunale potrà consentire il loro scarico in corpi idrici superficiali, anche in deroga alle allegate tabelle, purchè le acque siano scaricate con valori parametrici non superiori a quelli iniziati e la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi della risorsa idrica e non sia causa di danno alla salute e all' ambiente.
Titolo III
DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI LIQUAMI E DELLE ACQUE REFLUE
Art. 27
Caratteristica dei veicoli
Il trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti produttivi e civili di classe B e C deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti ed emissioni durante il trasporto.
Fatta salva la deroga prevista al 7 comma del precedente art. 20, i veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta o della denominazione dell'Ente che effettua il trasporto, nonchè l'indicazione del tipo di carico.
Art. 28
Autorizzazione, documenti ed avviso all'autorità di controllo
I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto di cui all'art. 27 debbono in ogni caso essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 10.
I medesimi titolari, all'atto dell'affidamento del trasporto, sono tenuti ad emettere su apposito modulo, predisposto dalla Regione, una dichiarazione indicante la quantità, la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonchè il nominativo ed il recapito del destinatario.
Tale modulo è emesso in serie progressiva ed in triplice copia di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario i quali sono tenuti a conservarlo per almeno due anni.
Se il trasporto ha origine in località sita al di fuori dei confini del territorio regionale, il trasportatore deve darne comunicazione all'autorità comunale territorialmente competente con la indicazione del destinatario del carico.
Art. 29
Cautele per il carico ed il trasporto
Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico - sanitari e/ o ambientali.
In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, di fuoriuscita accidentale, saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonchè il Sindaco, quale autorità sanitaria locale.
La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell' ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
Art. 30
Centri di trattamento come insediamenti produttivi
I centri pubblici o privati di trattamento, recupero e smaltimento dei prodotti di cui all'art. 27, sono considerati, ai fini della presente legge, insediamenti produttivi e, come tali, sottoposti alla disciplina della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche qualora diano luogo a scarichi nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo.
I titolari di tali insediamenti, oltre all'obbligo della conservazione dei documenti di cui all'art. 28, sono comunque obbligati a tenere un apposito registro predisposto e fornito dalla autorità di controllo, in cui dovranno essere annotate la qualità, la quantità e la provenienza dei reflui accettati, nonchè le caratteristiche, la quantità e la destinazione di quelli smaltiti.
Titolo IV
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 31
Nozione di pubblica fognatura e di impianto di depurazione
Ai fini della presente legge si intende per pubblica fognatura un' opera, od un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/ o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi privati e pubblici, ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche, gestito dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 9 della Legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno.
Si considera impianto di depurazione un complesso di opere edili e/ o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/ o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/ o biologici e/ o chimici.
Art. 32
Classificazione delle pubbliche fognature
Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in due classe:
- appartengono alla prima classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili di cui all'art. 4, ovvero anche da insediamenti produttivi, purchè i liquami in ingresso all' impianto di depurazione o, in assenza di quest' ultimo, in uscita dall'emissario rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata Tabella I;
- appartengono alla seconda classe, se convogliono scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili purchè i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata Tabella I.
Art. 33
Livelli di depurazione
Gli impianti di depurazione delle acque reflue delle pubbliche fognature sono distinti, in base ai rispettivi livelli di depurazione conseguibili, nei seguenti livelli:
1) di primo livello, nel caso si effettui solo la separazione dei solidi sospesi. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri o a discariche per il loro smaltimento, con eventuale recupero energetico;
2) il secondo livello, nel caso si effettui la separazione dei solidi sospesi, la ossidazione biologica a fanghi attivi o a letti percolatori e la stabilizzazione dei fanghi risultanti con eventuale recupero energetico.
Sono fatte salve forme equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall'autorità competente per il controllo.
Capo II
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI
Art. 34
Pubbliche fognature della prima classe
Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla prima classe di cui all'art. 32, che racapitano in corpi d' acqua superficiali ed hanno un carico uguale o superiore a 10.000 abitanti equivalenti, sono soggetti alle seguenti norme:
a) entro il 13 giugno 1986 dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III;
b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli scarichi delle pubbliche fognature con carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, sono soggetti alle seguenti norme, salvo quanto previsto al comma successivo:
a) entro il 31 giugno 1986 dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II;
b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella II, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II, fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In fase di ulteriore attuazione del piano di risanamento potranno essere individuate pubbliche fognature che, pur avendo un carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, saranno assoggettate alla disciplina di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche idrologiche e qualitative del corpo idrico ricettore, alla prevista utilizzazione delle acque ed alla entità dello scarico medesimo.
Art. 35
Pubbliche fognature della seconda classe
Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla seconda classe di cui all'art. 32, che recapitano in corpi d' acqua superficiali, sono soggetti alle seguenti norme:
a) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere, comunque, adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II ed entro il 13 giugno 1986 a quelli della Tabella III;
b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36
Pubbliche fognature nuove della prima e della seconda classe
Gli scarichi delle pubbliche fognature, appartenenti alla seconda classe, costruite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III.
Gli scarichi delle pubbliche fognature, appartenenti alla prima classe, costruite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati entro due anni dalla loro attivazione agli stessi limiti previsti dall'art. 34 e per gli scarichi delle fognature esistenti.
Art. 37
Scarichi fognari in suolo
Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano sul suolo o nel sottosuolo, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonchè di quelle emanate dalla autorità sanitaria locale.
Art. 38
Criteri di gestione delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione
Gli enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione di cui all'art. 31, sono tenuti ad emanare, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i relativi regolamenti e, comunque, ad adottare nello stesso termine, limiti di accettabilità e tempi di adeguamento per gli scarichi degli insediamenti produttivi e civili della classe B e C che recapitano nella pubblica fognatura, nel rispetto delle norme tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, tenendo conto dei termini e dei limiti tabellari di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37.
Gli enti gestori delle pubbliche fognature diversi dalle autorità di cui all'art. 6 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno come modificato dall'art. 9 della Legge 24 dicembre 1979 n. 650 Sito esterno, devono munirsi dell'autorizzazione allo scarico fognario e sono soggetti alle prescrizioni ed ai controlli di cui all'art. 9, commi terzo, quarto e quinto, con esclusione dell'indicazione delle acque prelevate nell'anno, all'art. 10 commi secondo, terzo, quarto e quinto ed alla disciplina del presente Titolo.
Art. 39
Scarichi fognari in canali di bonifica
Gli enti gestori delle pubbliche fognature, diversi o meno dalle autorità di controllo di cui all'art. 6 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno, come modificato dall'art. 9 della Legge 24 dicembre 1979 n. 650 Sito esterno, che immettono scarichi in canali di bonifica, debbono munirsi della concessione fissata dall'art. 134 lettera g) del RDL 8 maggio 1904 n. 368 da rilasciarsi, in tutti i casi elencati all'art. 136 dello stesso RDL esclusivamente dalla Giunta regionale, sentiti gli Enti di bonifica interessati ed il Comitato consultivo regionale - 2a sezione di cui alla LR 24 marzo 1975 n. 18.
La predetta concessione deve indicare anche i quantitativi di acqua scaricabile in rapporto alla capacità ricettiva del corpo idrico interessato.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili esistenti di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati in materia dagli Enti gestori.
I titolari degli insediamenti civili nuovi devono munirsi dell'autorizzazione prima di ogni scarico.
Art. 41
Abrogazione di norme
Gli scarichi di cui all'art. 1 - lett. a) e b) sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono abrogate tutte le norme e/ o prescrizioni regionali con essa incompatibili o che, comunque, disciplinavano la stessa materia.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 29 gennaio 1983

Espandi Indice