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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1983, n. 10

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1976, N. 10 E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18 (Delega di funzioni amministrative e nuove procedure in materia di viabilità provinciale e comunale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 24 febbraio 1983

Art. 2
L'art. 18 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:
" I contributi regionali di cui al precedente art. 17 sono concessi:
a) in capitale, fino al 100% della spesa ammissibile;
b) in annualità costanti, pari alla durata del mutuo di riferimento, nella misura annua fissa - da determinarsi in relazione alla normativa vigente con l'ente mutuante - della spesa ammissibile.
I Comuni, singolarmente od in forma associata, presentano alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini i loro programmi entro il 30 giugno di ogni anno.
Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini, sentite le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, presentano alla Regione il programma poliennale o annuale d' intervento per la viabilità comunale e provinciale, entro il mese di settembre di ogni anno.
La Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, approva il programma degli interventi regionali.
Per sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse, il contributo regionale può essere revocato e diversamente destinato da parte della Giunta regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare.
Nel limite dei fondi distintamente assegnati dalla Giunta regionale in sede di programma degli interventi, la spesa formalmente ammissibile a contributo, a norma dell'art. 21, lett. e), della Legge regionale 24 marzo 75 n. 18, è quella risultante dai progetti approvati a norma dell'art. 25 della predetta Legge regionale n. 18/ 1975.
Ogni ulteriore spesa resta a carico dell'Ente locale competente.
Le norme di cui al presente ed al precedente articolo, sostituiscono - a far tempo dall'1 gennaio 1976 - per quanto attiene ai contributi regionali per la viabilità, quelle contenute nelle Leggi 2 settembre 1904, n. 293, 15 febbraio 1953 n. 184, 16 settembre 1960, n. 1014, 21 aprile 1962 n. 181 e 9 aprile 1971 n. 167, e successive modifiche od integrazioni. "

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