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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1983, n. 10

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1976, N. 10 E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18 (Delega di funzioni amministrative e nuove procedure in materia di viabilità provinciale e comunale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 24 febbraio 1983

Art. 3
A modifica del 1 comma dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, l'erogazione dei contributi regionali in capitale per la viabilità viene disposta, ai sensi dell'art. 66 della Legge regionale 7 luglio 1977 n. 31, seguendo le procedure di cui al Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.
La utilizzazione nelle misure sottoindicate dei fondi messi a disposizione dei funzionari delegati con il provvedimento di concessione dei contributi, nelle percentuali indicate, è subordinata al verificarsi dei seguenti presupposti, da accertarsi in sede di rendiconto amministrativo sulla base della prevista documentazione:
a) fino al 20%: alla avvenuta consegna dei lavori previsti nel progetto;
b) fino al 70%: secondo lo stato di avanzamento maturato dei lavori per opere appaltate e secondo le fatture e le liste in economia per opere eseguite in diretta amministrazione;
c) fino al 10%: in sede di presentazione, a consuntivo, degli atti di contabilità finale e degli eventuali certificati di collaudo regolarmente approvati.
Se il verbale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato - ovvero la dichiarazione di inizio dei lavori rilasciata dall'ente beneficiario quando gli stessi lavori siano eseguiti in economia - non è trasmesso alla Regione entro quattro mesi dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del contributo, l'atto medesimo è revocato.
I contributi costanti in annualità vengono erogati dalla Giunta regionale, o dall'assessore dalla stessa delegato, direttamente, per conto degli enti beneficiari dei contributi stessi, agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui. Nel caso che i lavori vengano eseguiti senza far ricorso ad apposito mutuo, il contributo in annualità viene corrisposto direttamente all'ente attuatore dal 1 gennaio successivo a quello della data di inizio dei lavori.
La Giunta regionale, o l'assessore dalla stessa delegato, provvede alla liquidazione del contributo in capitale o alla determinazione dell'annualità definitiva del contributo rateale, in relazione alla spesa accertata e riconosciuta ammissibile, in sede di omologazione degli atti di collaudo approvati da parte degli enti attuatori.

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