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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1983, n. 10

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1976, N. 10 E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18 (Delega di funzioni amministrative e nuove procedure in materia di viabilità provinciale e comunale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 24 febbraio 1983

Art. 4
Le Province sono delegate a classificare le strade comunali tra le provinciali e a declassificare le strade provinciali, previa intesa con gli enti territoriali interessati.
In caso di mancata intesa fra Enti territoriali e Province, la classificazione o declassificazione viene effettuata dalla Giunta regionale su parere conforme della competente commissione consiliare.

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