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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1983, n. 10

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1976, N. 10 E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18 (Delega di funzioni amministrative e nuove procedure in materia di viabilità provinciale e comunale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 24 febbraio 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 17 della Legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:
" Fino all'entrata in vigore del Piano regionale integrato dei Trasporti, di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45
Art. 2
L'art. 18 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:
" I contributi regionali di cui al precedente art. 17 sono concessi:
a) in capitale, fino al 100% della spesa ammissibile;
b) in annualità costanti, pari alla durata del mutuo di riferimento, nella misura annua fissa - da determinarsi in relazione alla normativa vigente con l'ente mutuante - della spesa ammissibile.
I Comuni, singolarmente od in forma associata, presentano alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini i loro programmi entro il 30 giugno di ogni anno.
Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini, sentite le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, presentano alla Regione il programma poliennale o annuale d' intervento per la viabilità comunale e provinciale, entro il mese di settembre di ogni anno.
La Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, approva il programma degli interventi regionali.
Per sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse, il contributo regionale può essere revocato e diversamente destinato da parte della Giunta regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare.
Nel limite dei fondi distintamente assegnati dalla Giunta regionale in sede di programma degli interventi, la spesa formalmente ammissibile a contributo, a norma dell'art. 21, lett. e), della Legge regionale 24 marzo 75 n. 18, è quella risultante dai progetti approvati a norma dell'art. 25 della predetta Legge regionale n. 18/ 1975.
Ogni ulteriore spesa resta a carico dell'Ente locale competente.
Le norme di cui al presente ed al precedente articolo, sostituiscono - a far tempo dall'1 gennaio 1976 - per quanto attiene ai contributi regionali per la viabilità, quelle contenute nelle Leggi 2 settembre 1904, n. 293, 15 febbraio 1953 n. 184, 16 settembre 1960, n. 1014, 21 aprile 1962 n. 181 e 9 aprile 1971 n. 167, e successive modifiche od integrazioni. "
Art. 3
A modifica del 1 comma dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, l'erogazione dei contributi regionali in capitale per la viabilità viene disposta, ai sensi dell'art. 66 della Legge regionale 7 luglio 1977 n. 31, seguendo le procedure di cui al Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.
La utilizzazione nelle misure sottoindicate dei fondi messi a disposizione dei funzionari delegati con il provvedimento di concessione dei contributi, nelle percentuali indicate, è subordinata al verificarsi dei seguenti presupposti, da accertarsi in sede di rendiconto amministrativo sulla base della prevista documentazione:
a) fino al 20%: alla avvenuta consegna dei lavori previsti nel progetto;
b) fino al 70%: secondo lo stato di avanzamento maturato dei lavori per opere appaltate e secondo le fatture e le liste in economia per opere eseguite in diretta amministrazione;
c) fino al 10%: in sede di presentazione, a consuntivo, degli atti di contabilità finale e degli eventuali certificati di collaudo regolarmente approvati.
Se il verbale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato - ovvero la dichiarazione di inizio dei lavori rilasciata dall'ente beneficiario quando gli stessi lavori siano eseguiti in economia - non è trasmesso alla Regione entro quattro mesi dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del contributo, l'atto medesimo è revocato.
I contributi costanti in annualità vengono erogati dalla Giunta regionale, o dall'assessore dalla stessa delegato, direttamente, per conto degli enti beneficiari dei contributi stessi, agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui. Nel caso che i lavori vengano eseguiti senza far ricorso ad apposito mutuo, il contributo in annualità viene corrisposto direttamente all'ente attuatore dal 1 gennaio successivo a quello della data di inizio dei lavori.
La Giunta regionale, o l'assessore dalla stessa delegato, provvede alla liquidazione del contributo in capitale o alla determinazione dell'annualità definitiva del contributo rateale, in relazione alla spesa accertata e riconosciuta ammissibile, in sede di omologazione degli atti di collaudo approvati da parte degli enti attuatori.
Art. 4
Le Province sono delegate a classificare le strade comunali tra le provinciali e a declassificare le strade provinciali, previa intesa con gli enti territoriali interessati.
In caso di mancata intesa fra Enti territoriali e Province, la classificazione o declassificazione viene effettuata dalla Giunta regionale su parere conforme della competente commissione consiliare.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 febbraio 1983

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