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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. 11

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1976, N. 19, RIGUARDANTE IL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 10 marzo 1983

Art. 6
Programma delle opere portuali
Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della Legge regionale 27 aprile 1976 n. 19, sono sostituiti dal seguente articolo:
"Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini(2), per i territori di rispettiva competenza, presentano alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, previa consultazione dei Comuni interessati, il programma annuale o poliennale complessivo delle opere portuali.
Il predetto programma è corredato, per gli interventi di cui al precedente art. 9 - lettere b) ed f), dalle domande di contributi e da una relazione descrittiva del progetto comprensiva, tra l'altro, del preventivo di spesa dei lavori, per la cui esecuzione è richiesto il contributo regionale.
I Comuni e i loro Consorzi presentano alle Province ed al Comitato di Rimini(2) gli atti ed elaborati tecnici di loro pertinenza entro il 30 giugno di ogni anno.
Ai Comuni sedi di porti regionali sono delegate le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti - e relative eventuali varianti - dei lavori, impianti ed attrezzature di cui, alle lettere a) e c) del precedente art. 9, l'adozione di tutti i successivi atti tecnico - amministrativi, ivi compresi i pagamenti a favore delle imprese esecutrici delle opere, il collaudo, nonché la realizzazione delle opere stesse per i porti regionali, ricadenti nei rispettivi territori.
Negli altri porti ed approdi, i Comuni territorialmente competenti approvano i progetti esecutivi - e relative eventuali varianti - per la realizzazione di qualsiasi opera e compiono tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, compreso il collaudo. L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.
I Comuni sedi dei porti regionali sono altresì delegati a provvedere alla illuminazione ed alla pulizia degli ambiti portuali stessi, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, ed a compiere tutti i relativi atti tecnico-amministrativi.
L'erogazione delle spese relative ai predetti servizi di illuminazione e di fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e alla pulizia nei porti regionali, è disposta dai Comuni interessati secondo la rispettiva competenza. A tal fine la Giunta regionale, o l'Assessore dalla stessa delegato, trasferisce i fondi all'uopo assegnati in unica soluzione anticipata. Le Amministrazioni comunali stesse dovranno introitare tali fondi in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio. Delle somme erogate dovrà essere trasmesso alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto secondo le direttive della Regione medesima.
L'erogazione dei finanziamenti regionali, per le spese relative alla realizzazione delle opere di cui al precedente quarto comma, verrà disposta, ai sensi dell'art. 66 della Legge regionale 7 luglio 1977 n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al Regolamento regionale 9 dicembre 1978 n. 50, concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.
La utilizzazione dei fondi messi a disposizione dei funzionari delegati è subordinata al verificarsi dei seguenti presupposti, da accertarsi in sede di rendiconto amministrativo sulla base della prevista documentazione:
a) fino al 20 per cento: alla avvenuta consegna dei lavori previsti nel progetto;
b) fino al 70 per cento: secondo lo stato di avanzamento maturato dei lavori per opere appaltate e secondo le fatture e le liste in economia per opere eseguite in diretta amministrazione;
c) fino al 10 per cento: in sede di presentazione, a consuntivo, degli atti di contabilità finale e degli eventuali certificati di collaudo regolarmente approvati."

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è

modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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