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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato12/07/2023
2. Testo Coordinato13/04/2023
3. Testo Coordinato03/08/2022
4. Testo Coordinato20/05/2021
5. Testo Coordinato29/12/2020
6. Testo Coordinato21/12/2017
7. Testo Coordinato23/06/2017
8. Testo Coordinato16/07/2015
9. Testo Coordinato20/12/2013
10. Testo Originale30/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/03/1983

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 2
Programmazione
La Regione adotta periodicamente il programma poliennale delle ricerche da promuovere e delle indagini e degli studi da commissionare, tenendo conto:
a) degli obiettivi e delle risorse disponibili del Piano sanitario regionale;
b) dei Piani di ricerca elaborati ed attivati da parte delle Università e delle Istituzioni nazionali di ricerca, nonché dalle altre Regioni, anche al fine di evitare duplicazioni;
c) delle indicazioni e delle necessità di coordinamento formulate dal Consiglio sanitario nazionale e da altri competenti organismi nazionali.
Il programma deve indicare:
a) le aree o i settori di interesse prioritario verso i quali la Regione intende indirizzare le ricerche;
b) gli eventuali studi teorici e di fattibilità per l'individuazione dei temi specifici di ricerca nell'ambito di ciascuna area o settore;
c) le indagini e gli studi da commissionare direttamente ed i criteri per la scelta dei committenti;
d) le risorse finanziarie destinate complessivamente alla ricerca sanitaria finalizzata nel periodo di validità del programma e la quota riservata alle indagini ed agli studi di cui al precedente punto c), che non può, comunque, essere superiore al 30% del totale.
Il programma di norma di durata triennale, è elaborato dalla Commissione tecnica di cui al successivo articolo 5 e da questa trasmesso alla Giunta regionale che lo sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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