Art. 1
Obiettivi
La Regione, al fine di concorrere al progresso delle conoscenze scientifiche ed epidemiologiche volte al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione dell'Emilia-Romagna, promuove e programma, con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, la ricerca sanitaria finalizzata e provvede al finanziamento totale o parziale di progetti in materia, secondo le norme della presente legge.
A tal fine la Regione adotta periodicamente il programma poliennale delle ricerche, a norma dei successivi articoli. Nell'ambito del programma possono essere comprese indagini e studi direttamente commissionati dalla Regione, per il perfezionamento e l'ampliamento delle informazioni sullo stato di salute della popolazione e sullo stato di salubrità dell'ambiente, nonché studi sulle tecniche organizzative e sui metodi utili per il miglioramento dell'efficienza gestionale di Servizi sanitari.