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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 10
Rendiconto periodico e finale
Ogni gruppo di ricerca è tenuto a presentare alla Commissione tecnica un rendiconto sull'attività svolta, con la periodicità stabilita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della presente legge.
Il rendiconto, oltre che una dettagliata esposizione dei risultati ottenuti e delle pubblicazioni scientifiche in cui sono stati resi noti, deve contenere un'analisi delle spese effettuate con i fondi erogati dalla Regione, vistata dall'Amministrazione cui afferisce il gruppo di ricerca.
I rendiconti periodici e finali sono trasmessi all'Assessore regionale alla Sanità e alla Commissione consiliare competente secondo quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 5.

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