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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 3
Bandi di invito
Sulla base del programma e limitatamente alle aree o settori di cui al punto a) del secondo comma del precedente articolo 2, sono emanati uno o più bandi pubblici di invito a presentare progetti di ricerca.
I bandi devono indicare:
a) temi di ricerca distinti per area o settore;
b) il termine fissato per la presentazione dei progetti di ricerca;
c) i finanziamenti disponibili globalmente, nel periodo di validità del programma, per l'area o il settore al quale si riferiscono i temi di ricerca;
d) le procedure previste per l'affidamento delle ricerche e per le verifiche periodiche della loro conduzione;
e) i requisiti per la presentazione dei progetti di ricerca.
I bandi di invito sono adottati con decreto dell'Assessore regionale alla Sanità, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Di tali bandi è data adeguata pubblicità anche attraverso gli organi di informazione.

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