Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/03/1983 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013
Art. 8
Erogazione del finanziamento
I finanziamenti assegnati per ciascun progetto di ricerca sono erogati con le seguenti modalità:
a) il 40% all'atto dell'affidamento della ricerca;
b) il residuo viene concesso metà alla consegna della prima relazione sullo stato di avanzamento della ricerca di cui al successivo articolo 10, previo parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5, e metà all'atto della presentazione della seconda relazione di cui al successivo articolo 10, sempre previo parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5.