Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/03/1983 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013
Art. 9
Revoca
L'affidamento della ricerca può essere revocato quando la Commissione tecnica, di cui al precedente articolo 5, giudichi insoddisfacente la prima relazione o ritenga che la ricerca sia stata svolta in grave difformità dal progetto esecutivo, senza motivazioni scientifiche adeguate.
La revoca è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità entro trenta giorni dal pronunciamento della Commissione tecnica.