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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1983, n. 13

INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI - FIDI FRA PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 5 maggio 1983

INDICE

Art. 4 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, in attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 19 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 Sito esterno e in armonia con le finalità previste all'art. 3 e del proprio Statuto, può integrare, mediante la concessione di contributi, il fondo rischi dei consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine.
Destinatari dell'intervento regionale sono gli enti sopra indicati, operanti nel territorio regionale, costituiti dalle piccole e medie imprese industriali, comprese quelle del settore cooperativistico operante nell'ambito industriale. Gli statuti dei consorzi e delle società consortili possono prevedere la partecipazione anche di imprese di maggiori dimensioni purchè la partecipazione di tali imprese non costituisca titolo per conseguire la garanzia del consorzio o della società consortile nelle operazioni di credito.
Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese le imprese definite tali dai provvedimenti di attuazione della Legge 12 agosto 1977, n. 675 Sito esterno, vigenti al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo per ciascun esercizio.
Art. 2
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione della presente legge.
La liquidazione del contributo sarà predisposta dalla Giunta regionale, con il concorso della componente Commissione consiliare, sulla base dei criteri di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 3
La Giunta regionale può disporre accertamenti presso i consorzi e le società consortili che hanno ottenuto il contributo al fine di accertare che l'effettiva destinazione del contributo sia conforme allo scopo per il quale fu concesso. In caso di accertata violazione, la Giunta regionale revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione.
In caso di variazione dell'oggetto sociale o di scioglimento del consorzio, la quota - parte del contributo residuo ottenuto ai sensi della presente legge viene devoluta a favore della Regione Emilia - Romagna.
Art. 4
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante complessivamente a Lire 1.500.000.000 nel triennio 1983/ 1985, di cui Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1983, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi allocati nell'ambito del programma 01 - Sviluppo dell'industria, cooperazione e problemi del lavoro - Settore 03 - Sezione 3a del Bilancio pluriennale 1982/ 1985 e con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1983 che verrà dotato dello stanziamento di Lire 500.000.000 in sede di approvazione della variazione di Bilancio per l'esercizio 1983.
Per gli esercizi successivi al 1983, sarà la legge di bilancio a determinare le quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi a norma di quanto previsto dal I comma dell'art. 12 della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 maggio 1983

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