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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 maggio 1983, n. 15

Contributi in conto capitale per l'attivazione di strutture socio - assistenziali.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 12 maggio 1983

Art. 10
Il consiglio regionale adotta il piano di riparto dei contributi di cui alla presente legge.
I contributi sono liquidati dalla giunta regionale.
La liquidazione dei contributi assegnati agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 4, lettera b), è subordinata alla presentazione della convenzione prevista dal medesimo articolo.
I contributi assegnati per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari vengono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, ad eccezione di quelli di importo non superiore ai 30 milioni di lire che vengono erogati in unica soluzione ad inizio dei lavori.
I contributi assegnati per l'acquisto di immobili vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di compravendita.

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