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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 maggio 1983, n. 15

Contributi in conto capitale per l'attivazione di strutture socio - assistenziali.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 12 maggio 1983

Art. 13
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti complessivamente a L.8.500.000.000 nel triennio 1983- 85, la regione Emilia - Romagna fa fronte per L.8.000.000.000 con i fondi allocati nel bilancio pluriennale 1982- 85, nell'ambito del programma 03, sezione 5a " Sicurezza sociale ", come integrati dalla legge regionale 6 settembre 1982, n. 45, e per lire 500.000.000 con i fondi già autorizzati dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 27, e mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dall'esercizio 1983, in corrispondenza delle autorizzazioni di intervento specificatamente previste dal precedente art. 3.
La giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1983, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
A partire dall'esercizio 1984 sarà la legge di bilancio a stabilire lammontare delle quote annue da stanziare, tenuto conto della scadenza prevedibile delle obbligazioni assunte sullammontare complessivo dellautorizzazione pluriennale di spesa, a norma di quanto disposto dallart.12, 1° comma, della Legge regionale 6 luglio 1977 n.31.

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