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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 maggio 1983, n. 15

Contributi in conto capitale per l'attivazione di strutture socio - assistenziali.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 12 maggio 1983

Art. 3
Ai fini della realizzazione delle strutture di cui al precedente art. 2, la Regione concede contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e il riattamento di beni immobili.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi fino alla concorrenza massima del 50% della relativa spesa riconosciuta ammissibile.

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