LEGGE REGIONALE 09 maggio 1983, n. 15
Contributi in conto capitale per l'attivazione di strutture socio - assistenziali.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 12 maggio 1983
Art. 3
Ai fini della realizzazione delle strutture di cui al precedente art. 2, la Regione concede contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e il riattamento di beni immobili.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi fino alla concorrenza massima del 50% della relativa spesa riconosciuta ammissibile.