Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 maggio 1983, n. 15

Contributi in conto capitale per l'attivazione di strutture socio - assistenziali.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 12 maggio 1983

Art. 5
La gestione delle strutture socio - assistenziali di cui alla presente legge è attuata in conformità alle norme vigenti regolanti la materia ed è realizzata nelle forme previste dai successivi commi.
Le strutture dei comuni sono gestite:
- direttamente o nella forma associata ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1;
- mediante forme di autogestione da parte degli utenti;
- mediante convenzione con enti assistenziali pubblici o privati non aventi fini di lucro, associazioni di volontariato, cooperative, che operino nel territorio.
Le strutture degli enti e associazioni di cui al precedente art. 4, lettera b) sono, di norma, gestite direttamente. La gestione può essere altresì affidata, mediante convenzione, ai comuni o alle unità sanitarie locali competenti oppure essere esercitate secondo le forme di cui al secondo e terzo alinea del precedente comma.
I comuni e le unità sanitarie locali esercitano, per quanto di competenza, la vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture socio - assistenziali.

Espandi Indice