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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983

Art. 17
Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali
È istituito il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della protezione civile e degli Enti locali.
Esso è strumento di partecipazione delle associazioni e degli enti alla formazione delle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato nella protezione civile.
Il Consiglio regionale detta le modalità per la composizione e per il primo funzionamento degli organi del Comitato.
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e la Giunta esecutiva.
Entro sei mesi dalla costituzione, il Comitato adotta un regolamento interno per la composizione e il funzionamento dei propri organi e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.
Il Comitato regionale esprime un parere sui ricorsi per mancata accettazione o cancellazione dell'iscrizione negli albi comunali.
Il Comitato designa due rappresentanti nel Comitato regionale per la protezione civile.

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