Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1983, n. 26

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 dell' 1 agosto 1983

Art. 9
Doveri del volontariato
L'inclusione nell'elenco provinciale o circondariale del volontariato implica la piena disponibilità e idoneità ad intervenire nell'ambito del territorio regionale in relazione al carattere e dimensione dell'evento calamitoso.
L'inclusione nella mappa regionale del volontariato comporta la piena disponibilità e idoneità ad intervenire nell'ambito del territorio regionale, in rapporto a specifiche qualificazioni e attitudini relative al carattere e dimensione dell'evento calamitoso.
L'inclusione sia negli elenchi provinciali e circondariale che nella mappa regionale comporta:
- la partecipazione ai corsi di preparazione, addestramento ed aggiornamento;
- la conservazione e il mantenimento in efficienza del materiale e dell'equipaggiamento eventualmente ricevuto.
Ulteriori adempimenti per la partecipazione agli interventi di soccorso anche in territorio extra regionale potranno essere previsti dal Consiglio regionale.

Espandi Indice