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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. 34

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE - NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI ZONALI DI SVILUPPO AGRICOLO, LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 31 agosto 1983

Art. 18
Il piano zonale di sviluppo agricolo - Ambito
Nei territori della regione classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della Legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e dell'articolo unico della Legge 30 luglio 1957 n. 657 Sito esterno, costituiscono ambito territoriale di piano zonale di sviluppo agricolo le singole zone omogenee delimitate dall'art. 2 della Legge regionale 17 agosto 1973 n. 30 e successive modificazioni. L'intero territorio dei Comuni parzialmente classificati montani rientra nell'ambito territoriale di piano zonale agricolo.
Costituisce altresì ambito territoriale di piano zonale di sviluppo agricolo il territorio del Circondario di Rimini.
Per il restante territorio regionale gli ambiti territoriali dei piani zonali di sviluppo agricolo sono individuati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d' intesa fra la Provincia e i Comuni interessati, all'interno di ogni territorio provinciale, tenuto anche conto dei criteri precedentemente utilizzati per definire gli ambiti sub - provinciali di programmazione economica e agricola e dell'opportunità di realizzare in ogni ambito zonale la maggiore integrazione possibile fra agricoltura e gli altri settori produttivi.
Se la Provincia e i Comuni non provvedono per inerzia ovvero per il mancato raggiungimento dell'intesa, gli ambiti territoriali sono determinati dal Consiglio regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati.

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