Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 26/11/2020 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/03/2003
LEGGE REGIONALE 2 settembre 1983, n. 35
AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA GIA' CONCENTRATE O AMMINISTRATE DAI DISCIOLTI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA
Art. 1
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate nei disciolti Enti comunali di assistenza o amministrate dagli stessi, attualmente in gestione commissariale a norma degli articoli 8 e 9 della Legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10, per le quali non siano in corso procedure di estinzione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate:
- se gestiscono strutture assistenziali, da un unico Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio comunale in cui le istituzioni stesse hanno sede legale. Il Consiglio di amministrazione, composto da 5 o 7 membri in modo da assicurare la presenza della rappresentanza delle minoranze, a seconda che si tratti di Comuni con popolazione inferiore o superiore a 5.000 abitanti, è eletto con voto limitato rispettivamente a 3 o 4 membri e dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto. I componenti del Consiglio di amministrazione eleggono nel proprio seno il Presidente e possono essere riconfermati;
- se non gestiscono strutture assistenziali, dal Comune in cui hanno sede legale, fermo restando la separazione della gestione amministrativa e finanziaria delle attività di assistenza di ciascuna IPAB.