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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1983, n. 35

AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA GIA' CONCENTRATE O AMMINISTRATE DAI DISCIOLTI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA

Art. 4
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente art. 2, il Commissario delle Istituzioni che non gestiscono strutture assistenziali provvede ad effettuare le consegne amministrative mediante apposito verbale da redigersi in contraddittorio con il Sindaco del Comune interessato.

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