LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1983, n. 38
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE DI CONCESSIONE REGIONALI (1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 del 26 ottobre 1983
Art. 4
Gli aumenti stabiliti dall'art. 1 si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.