Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 30/07/2019 | ||
2. | 22/10/2018 | ||
3. | 28/10/2016 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 07/11/1983
LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI E DEGLI OPERATORI SOCIALI E PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 7 novembre 1983
Art. 7
Ordinamento delle scuole
Ad ogni scuola è preposto un direttore con qualifica di operatore professionale dirigente appartenente al profilo professionale del personale con funzioni didattico - organizzative di cui all' allegato n. 1 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 .
L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato dal regolamento che detta, in particolare, norme per;
- l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
- lo svolgimento dell'insegnamento;
- lo svolgimento del tirocinio;
- il controllo delle frequenze;
- il passaggio da un anno di corso al successivo;
- la valutazione dell'apprendimento;
- il funzionamento e le attribuzioni del Comitato didattico - organizzativo.
Il regolamento - tipo, per ogni scuola, è approvato dal Consiglio regionale.