Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 18/12/2003 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/03/1998
LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39
NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI
(titolo sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Domanda di autorizzazione
Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte delle Unità sanitarie locali e degli altri enti interessati, alla Giunta regionale, corredate con la seguente documentazione:
a) deliberazione legalmente adottata dalle rispettive Amministrazioni;
b) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica;
c) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;
d) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;
e) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche;
f) statuto e regolamento della scuola o dei corsi da istituire, adottati dalle rispettive Amministrazioni in conformità agli schemi-tipo predisposti dalla Regione;
g) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.