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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1983, n. 41

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1971 N. 1, CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI

(Legge di pura modifica all' art. 9 della L.R. 27 dicembre 1971 n.1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 144 del 23 dicembre 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 9 della Legge regionale 27 dicembre 1971 n. 1, è sostituito dal seguente:
" L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione. "
Art. 2
La norma di cui all'art. 1 si applica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Art. 3
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 dicembre 1983

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