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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 5

DISCIPLINA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI AI COMPONENTI I COLLEGI MEDICI E LE COMMISSIONI SANITARIE PER GLI INVALIDI CIVILI, CIECHI E SORDOMUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 25 gennaio 1984

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ai componenti effettivi e supplenti le Commissioni sanitarie di prima e seconda istanza per l'accertamento della invalidità civile, del sordomutismo e dello stato di non vedente, di cui alle Leggi 30 marzo 1971 n. 118, 26 maggio 1970 n. 381, 27 maggio 1970 n. 382, e i Collegi medici di cui all'art. 20 della Legge 2 aprile 1968 n. 482 Sito esterno, sono corrisposti, per ogni giornata di seduta, se ed in quanto dovuti a norma dei rispettivi ordinamenti, i compensi fissati dalla normativa statale integrati da una indennità fissa pari ad un terzo della indennità prevista dalla legislazione regionale vigente per i componenti effettivi e supplenti il Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.
Art. 2
Ai componenti effettivi e supplenti le Commissioni sanitarie e i Collegi medici di cui al precedente articolo, non dipendenti da pubbliche amministrazioni, spetta, nel caso di visite effettuate in comuni diversi da quelli dove hanno sede le rispettive Commissioni o Collegi, il rimborso totale delle spese di viaggio, se compiuto con mezzi pubblici, ovvero nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina " super " per ogni chilometro di percorrenza, se compiuto con mezzi privati.
Lo stesso rimborso spetta ai componenti effettivi e supplenti le Commissioni sanitarie di seconda istanza che risiedono in comuni diversi dal capoluogo regionale, quando si recano alle sedute delle Commissioni stesse.
Art. 3
Gli oneri di spesa derivanti dalla corresponsione delle indennità, nei limiti degli importi fissati dalla normativa statale, e dei rimborsi di cui ai precedenti articoli sono a carico delle Unità sanitarie locali, se relativi ai componenti effettivi e supplenti le Commissioni sanitarie di prima istanza e i Collegi medici.
Gli oneri di spesa aggiuntivi previsti dall'art. 1 per i membri delle Commissioni sanitarie di prima istanza e dei Collegi medici, quelli previsti per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di seconda istanza, compresi gli oneri di cui al precedente art. 2, secondo comma, sono a carico del bilancio regionale.
Gli oneri di spesa relativi ai componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro in seno ai Collegi medici di cui all'art. 20 della Legge 2 aprile 1968 n. 482 Sito esterno, sono a carico delle Associazioni stesse.
Gli oneri di spesa aggiuntivi previsti dall'art. 1 per i membri delle Commissioni sanitarie di prima istanza e dei Collegi medici, sostenuti dalle Unità sanitarie locali, sono alle stesse rimborsati dall'Amministrazione regionale, a presentazione dei rendiconti semestrali.
Art. 4
Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 50020 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1983 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi al 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 gennaio 1984

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