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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6

Norme sul riordino istituzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984

Art. 27
Gestione associata
I comuni esercitano le funzioni nelle materie di competenza regionale, salvo che non sia altrimenti disposto, in forma singola o associata, secondo esigenze di coordinamento con le funzioni di propria competenza, di efficienza e di economicità, scegliendo all'uopo le forme più idonee di collaborazione e gli ambiti territoriali ritenuti ottimali in relazione alla natura, alle finalità e alle caratteristiche tecnico - operative dei servizi.
La Regione favorisce le iniziative dei comuni volte a condurre in forma associata l'esercizio di funzioni nelle materie di competenza regionale.

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