LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6
Norme sul riordino istituzionale.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984
Art. 28
Compiti delle assemblee di comuni
I comuni, salvo quanto disposto dal precedente articolo, possono attribuire alle assemblee di comuni e alle comunità montane il coordinamento e l'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, in particolare di quelle funzioni che, per un loro efficace esercizio, sia conveniente svolgere a un livello sovracomunale. A tal fine promuovono forme associate per la gestione.
Analogamente si procede per deleghe di funzioni proprie dei comuni e in particolare per la redazione dei piani regolatori intercomunali.
I comuni delle assemblee di cui al n. 23 e al n. 39 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, possono attribuire alle stesse l'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione. I comuni possono altresì delegare funzioni proprie.