LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6
Norme sul riordino istituzionale.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984
Art. 29
Utilizzazione di personale e uffici
Le assemblee di comuni per la programmazione, per l'esercizio delle funzioni in forma associata previste dalla presente legge, possono, d' intesa col comune interessato, valersi di uffici e di personale dei comuni dell'assemblea.