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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6

Norme sul riordino istituzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984

Art. 29
Utilizzazione di personale e uffici
Le assemblee di comuni per la programmazione, per l'esercizio delle funzioni in forma associata previste dalla presente legge, possono, d' intesa col comune interessato, valersi di uffici e di personale dei comuni dell'assemblea.

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