Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6

Norme sul riordino istituzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984

Art. 30
Comunità montane
Le comunità montane concorrono alla elaborazione e alla definizione della programmazione provinciale e regionale ai sensi degli articoli 9 e 11, oltre che secondo le disposizioni del titolo III della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30.
Sono destinatarie di funzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione Sito esterno e, in particolare, di quelle funzioni che, per un loro efficace esercizio, in relazione soprattutto alle loro finalità e alle esigenze di attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali, è opportuno che siano esercitate a livello di comunità montana.
Le leggi di delega stabiliscono modalità di raccordo con le funzioni svolte dalle province e con i relativi piani, programmi e progetti.
Le comunità montane possono altresì ricevere, dai comuni che ne fanno parte, deleghe di funzioni proprie a questi ultimi.
Le assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, assommano i compiti e la rappresentanza delle comunità montane, comunque nei detti ambiti, nelle ipotesi di cui agli articoli 6, 19, lettera d), e 22, 3 alinea del terzo comma.

Espandi Indice