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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6

Norme sul riordino istituzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984

Art. 31
Composizione del consiglio della comunità montana
Il consiglio della comunità montana, a modifica del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, è composto dal sindaco e da quattro rappresentanti di ciascun consiglio dei comuni che costituiscono la comunità montana stessa. I rappresentanti sono scelti fra i consiglieri comunali. Due di essi spettano alla minoranza.

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