LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6
Norme sul riordino istituzionale.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984
Art. 33
Esercizio delegato o sub - delegato
La Regione esercita le funzioni amministrative normalmente delegandole o sub - delegandole conformemente ai principi del presente titolo e in base a criteri di integrazione per settori organici con le materie di competenza propria degli enti delegatari o ad essi attribuite a norma dell'art. 118, primo comma, della Costituzione .