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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6

Norme sul riordino istituzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984

Art. 33
Esercizio delegato o sub - delegato
La Regione esercita le funzioni amministrative normalmente delegandole o sub - delegandole conformemente ai principi del presente titolo e in base a criteri di integrazione per settori organici con le materie di competenza propria degli enti delegatari o ad essi attribuite a norma dell'art. 118, primo comma, della Costituzione Sito esterno.

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