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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6

Norme sul riordino istituzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984

Art. 35
Coordinamento delle funzioni delegate
L'attività di indirizzo e coordinamento, inerente all'esercizio delle funzioni delegate o sub - delegate, di cui all'art. 5, è determinata con la collaborazione degli enti locali interessati ed è attuata anche attraverso piani, programmi e progetti regionali.
Le leggi regionali di delega o sub - delega di funzioni prevedono di norma che l'esercizio delle funzioni delegate si svolga sulla base di progetti adottati dagli enti locali territoriali in coerenza con gli obiettivi prefissati a livello regionale o provinciale.
L'opportunità di esercizio associato delle funzioni delegate o sub - delegate ai comuni e gli ambiti territoriali intercomunali per detto esercizio, salvo che non sia diversamente disposto, sono decisi esclusivamente dai comuni. Qualora i comuni intendano esercitare in forma associata le funzioni loro delegate o sub - delegate, la Regione favorisce tale tipo di gestione.
Nel corso del rapporto di delega o sub - delega, il consiglio e la giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate o sub - delegate.
Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

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