LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6
Norme sul riordino istituzionale.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984
Art. 37
Definitività
Gli enti delegatari debbono, nell'emanare gli atti concernenti funzioni delegate, fare espressa menzione della delega o sub - delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo. Sono abrogate le disposizioni che ammettono il ricorso all'amministrazione regionale contro atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate o sub - delegate.