LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6
Norme sul riordino istituzionale.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984
Art. 38
Scambio di informazioni
La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.