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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6

Norme sul riordino istituzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984

Art. 40
Soppressione dei comitati comprensoriali
I comitati comprensoriali sono soppressi a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, e con la medesima decorrenza, è abrogata la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, e ogni altra disposizione relativa ai comitati comprensoriali.

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