LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6
Norme sul riordino istituzionale.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984
Art. 40
Soppressione dei comitati comprensoriali
I comitati comprensoriali sono soppressi a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, e con la medesima decorrenza, è abrogata la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, e ogni altra disposizione relativa ai comitati comprensoriali.