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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6

Norme sul riordino istituzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984

Art. 41
Ripartizione delle funzioni dei comitati comprensoriali
Le funzioni dei comitati comprensoriali sono ripartite, nel rispetto dei principi della presente legge, ai sensi dei seguenti commi.
Le province, il comitato circondariale di Rimini e le assemblee di Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28:
a) verificano la conformità al piano territoriale di coordinamento infraregionale dei piani regolatori generali comunali e dei piani regolatori intercomunali;
b) verificano la conformità al piano territoriale di coordinamento infraregionale delle varianti generali e specifiche ai piani regolatori generali, ivi comprese quelle relative alle zone portuali marittime e di navigazione interna, di cui alla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, fatte salve le competenze dei comuni di cui all'art. 15, quarto e quinto comma, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni;
c) verificano la conformità al piano territoriale di coordinamento infraregionale delle varianti specifiche costituite dai piani comunali per le attività estrattive di cui alla legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 42;
d) rivolgono richiesta ai comuni per la scelta delle aree per i piani dell'edilizia economica popolare ai sensi dell'art. 51, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, ed effettuano tale scelta, in via sostitutiva, nell'ipotesi di cui al quarto comma dello stesso articolo;
e) esercitano le funzioni relative ai vincoli idrogeologici di cui all'art. 34 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
f) approvano le deroghe, circa la destinazione degli immobili sede di attività produttive, deliberate dal consiglio comunale a norma dell'art. 35, undicesimo comma, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modficazioni.
Le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma, in attesa che la materia sia complessivamente riordinata con legge di settore, previo conforme parere degli enti ed organi di cui al comma stesso possono essere attribuite dalla Regione alle comunità montane, per i territori di rispettiva competenza. I comuni:
a) approvano i regolamenti edilizi e le loro varianti, che diventano esecutivi dopo l'espletamento positivo del controllo ai sensi dell'art. 130 della Costituzione Sito esterno;
b) approvano le varianti al piano regolatore generale adottate per l'adeguamento del piano alle previsioni di cui agli articoli 33 e 46 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, relative alle zone di tutela e agli standards urbanistici, secondo le procedure dell'art. 21 della legge stessa;
c) applicano le misure di salvaguardia di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 Sito esterno;
d) effettuano la progettazione e la realizzazione di tutte le opere relative ai porti regionali, comunali, turistici e fluviali ed esercitano le relative funzioni amministrative.
Il presidente della Regione, con propri decreti, provvede all'assegnazione, in relazione alla ripartizione di cui ai commi precedenti, dei beni e delle attrezzature in atto utilizzati dai comitati comprensoriali.

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