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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6

Norme sul riordino istituzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984

Art. 42
Decorrenza dell'esercizio di funzioni già comprensoriali
Le funzioni assegnate ai sensi del precedente articolo sono esercitate a decorrere dalla data di soppressione dei comitati comprensoriali.
Le funzioni di cui al secondo comma, lettere a) e b), del precedente art. 41 sono esercitate a decorrere da quando sono efficaci il piano territoriale regionale e, nei rispettivi territori, i piani territoriali di coordinamento infraregionali, formati ed approvati in base alle disposizioni dell'apposita legge indicata dal precedente art. 25.
In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento infraregionali, le province, il comitato circondariale di Rimini, e le assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, adottano il piano - stralcio infraregionale delle attività estrattive, le cui procedure di formazione, approvazione, efficacia ed effetti saranno dettate da successiva disciplina di settore, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.
Tale piano assume le determinazioni relative alla localizzazione e quantificazione delle attività estrattive compatibili con le esigenze della difesa del suolo e della salvaguardia ambientale, stabilendo altresì criteri e metodi per la coltivazione delle cave e torbiere.
Le suddette determinazioni sono formulate con riferimento alle indicazioni contenute nei piani di coordinamento delle attività estrattive comprensoriali, se già adottati dai comitati comprensoriali sulla base della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13. Tali piani, per il circondario di Rimini e le assemblee dei comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28 sostituiscono il piano - stralcio precitato.
Il piano - stralcio infraregionale delle attività estrattive sostituisce il piano territoriale di coordinamento infraregionale ai fini della verifica di conformità dei piani comunali per le attività estrattive.
I poteri sostitutivi e di annullamento di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno e dell'art. 52 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, già attribuiti ai comitati comprensoriali, sono esercitati dalla giunta regionale.

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