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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6

Norme sul riordino istituzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984

Art. 43
Norma finale per la verifica e il coordinamento delle funzioni delegate
La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, in conformità ai principi e alle disposizioni da essa dettate, ad una revisione organica delle funzioni delegate a province, a comuni e comunità montane in particolare in materia di agricoltura, bonifica, difesa del suolo, trasporti, turismo e assistenza sociale.
Entro lo stesso periodo la giunta regionale presenterà al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle deleghe delle funzioni regionali al fine, in particolare, di una verifica in relazione ai principi e agli indirizzi della presente legge.

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