LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6
Norme sul riordino istituzionale.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984
Art. 44
Efficacia degli atti comprensoriali
I procedimenti in corso alla data di soppressione dei comitati comprensoriali saranno perfezionati secondo le competenze e le disposizioni della presente legge e gli atti dei procedimenti stessi, adottati dai comitati comprensoriali, producono pienamente gli effetti loro propri.