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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6

Norme sul riordino istituzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984

Art. 45
Tutela del territorio - Abrogazione di norme
Nel termine indicato dal precedente art. 40, cessano di avere efficacia, in particolare, le seguenti disposizioni di legge regionale:
- articoli 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 47, 52, comma quarto, 53, 58, 59, 61, comma quinto e comma sesto, limitatamente alle parole da: " Le suddette varianti... " fino al punto, 62, comma secondo, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23;
- art. 19, articoli 18 e 21 limitatamente alle parole " Commissioni consultive comprensoriali " che sono sostituite dalle parole " Commissione consultiva per gli organi della Regione per le cave e le torbiere ", della legge regionale 2 maggio 1978, numero 13.
E' abrogata ogni norma contenente previsioni di attività consultive e propositive svolte dai comitati comprensoriali e sono altresì abrogate le norme che prevedono l'acquisizione di pareri di organi comprensoriali nei procedimenti di formazione di provvedimenti amministrativi.
In attesa che la successiva disciplina di settore istituisca gli organi consultivi per le attività estrattive degli enti e degli organi di cui al terzo comma del precedente art. 42, tutti i compiti delle soppresse commissioni comprensoriali sono svolti dalla commissione consultiva per gli organi della Regione per le cave e torbiere della legge regionale 2 maggio 1978 n. 13.

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