Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 6

Norme sul riordino istituzionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 dell' 1 marzo 1984

Art. 47
Finanziamenti
Al finanziamento delle funzioni assegnate con la presente legge provvederanno le leggi di settore di cui all'art. 43.
In via transitoria, la legge di bilancio determinerà, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, l'entità della relativa spesa, che sarà assegnata agli enti e organismi interessati in base a convenzioni stipulate con gli stessi.
La legge di bilancio determinerà altresì la spesa necessaria per il finanziamento delle attività di cui al secondo comma dell'art. 7.

Espandi Indice