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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 marzo 1984, n. 11

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983- 1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 25/ 1973, 26/ 1973, 12/ 1979, 34/ 1979, 9/ 1981, e successive modificazioni.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 12 marzo 1984

Art. 26
Omnicomprensività
Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla medesima, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.
L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versata dagli enti, società, aziende o amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate alla Regione.

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