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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 14
Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
In sede di assegnazione degli alloggi il Comune verifica la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.
L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti.Deve sempre essere verificata la permanenza delle condizioni oggettive che hanno dato luogo al punteggio.
Qualora sia accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti previsti o il mutamento di condizioni oggettive, il Comune trasmette immediatamente la relativa documentazione alla commissione di cui al precedente art. 9. La commissione, nei successivi venti giorni, provvede alla esclusione del concorrente dalla graduatoria o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

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