Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 5
Contenuti del bando di concorso
Il bando di concorso deve contenere:
a) l'ambito territoriale di assegnazione;
b) i requisti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 3 e le condizioni previste dal successivo art. 7, nonchè gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Regione per specifici interventi
c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
d) il termine non infeiore a 30 e non superiore a 45 giorni per la presentazione della domanda;
e) la documentazione da allegare alla domanda.
Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema - tipo di bando di concorso ed il modulo - tipo della domanda.

Espandi Indice