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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 6
Contenuti e presentazione delle domande
La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso nei termini fissati dal bando, deve indicare:
a) la cittadinanza, nonchè la residenza del concorrente e/ o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
g) la eventuale documentazione da allegare alla domanda.
Il concorrente deve dichiarare nei modi e agli effetti di cui agli artt. 4 e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 Sito esterno, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 nonchè, in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), d), e), g) dello stesso art. 3.
E' facoltà del Comune stabilire, in luogo della procedura prevista dal successivo articolo 8, quinto comma, che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda sia presentata, in tutto o in parte, in allegato alla domanda stessa.

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